Statuti

"ASSOCIAZIONE CAMPI GIOCO e RICREAZIONE-VKE"

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CAMPI GIOCO e RICREAZIONE - VKE - ODV

Capitolo I

Costituzione, obiettivo e scopi

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, la denominazione dell’associazione è "Associazione Campi Gioco e Ricreazione ODV“, in lingua tedesca "Verein für Kinderspielplätze und Erholung EO“, in sigla "VKE". Il VKE ha sede legale nel Comune di Bolzano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del direttivo dell’associazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il VKE opera principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol. Il VKE è un’associazione del volontariato. Al VKE è stata riconosciuta la personalità giuridica del diritto privato ed è iscritto al registro provinciale delle persone giuridiche. La durata del VKE è illimitata nel tempo.

ARTICOLO 2 - SCOPO - SETTORI E TIPI DI ATTIVITÀ

Il VKE persegue finalità di interesse generale e collettivo, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il VKE non persegue scopi di lucro e utilizza i beni patrimoniali per le attività previste dal presente statuto. Per tutta la durata del VKE è vietata la distribuzione del patrimonio, di utili e di avanzi di gestione fra i soci. Il patrimonio e i mezzi del VKE devono essere impiegati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali. In caso di scioglimento del VKE il patrimonio dovrà essere devoluto nel rispetto della normativa vigente ad altri enti del Terzo Settore. Le attività del VKE vengono svolte prevalentemente dai soci stessi. Le prestazioni dei soci sono gratuite e le cariche associative vengono esercitate gratuitamente.

ARTICOLO 2.1. – ATTIVITÀ PREVALENTI DI INTERESSE GENERALE

Le attività prevalenti e di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale dell’associazione, sono riconducili nell’ambito di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017, di seguito specificate nel dettaglio:

- l’educazione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Compito principale del VKE è di impegnarsi soprattutto in Alto Adige per il diritto al gioco e alla ricreazione.
Il VKE lavora sia nel campo culturale, sociale, dello sport popolare e del tempo libero, che nel campo della protezione ambientale, della pianificazione territoriale e urbanistica e della formazione permanente. Il VKE si impegna per una migliore qualità di vita, in special modo per i bambini, i giovani e le famiglie. Nel suo lavoro pedagogico il VKE punta principalmente a stimolare e trasmettere contenuti culturali. La pedagogia del VKE vuole essere non violenta ed evitare forme repressive. Nel lavoro al suo interno il VKE cerca di opporsi alla concorrenzialità e anzi di favorire esperienze di solidarietà e collaborazione. Il VKE vuole essere un’associazione plurilingue. Il VKE è indipendente da qualsiasi raggruppamento politico, religioso o di altra forma. In casi particolari, e se esistono comuni obiettivi e strategie, il VKE collabora con altre organizzazioni. Il VKE dà grande importanza alla collaborazione dei genitori. Per il resto il VKE si intende come un’associazione di cittadini, che si impegnano coscientemente per un ambiente degno di essere vissuto e a misura di bambino. Il VKE non ha scopo di lucro e persegue unicamente scopi di interesse generale e collettivo. Per tutta la durata dell’associazione è esclusa qualsiasi distribuzione di eccedenze e riserve di bilancio o di mezzi propri anche in forma indiretta. In particolare l’attività del VKE comprende i seguenti settori: spazi gioco e di ricreazione, animazione, piste ciclabili, limitazione del traffico, offerte per bambini e famiglie durante la scuola e le ferie scolastiche, servizio civile. Questi settori di attività possono essere cambiati o integrati con altri, se ciò si dovesse dimostrare necessario e sensato.Per la realizzazione degli obiettivi del VKE vengono svolte tra l’altro le seguenti attività: impegno in generale per la realizzazione di verde pubblico e in particolare di spazi gioco, eventualmente gestiti da personale pedagogicamente; iniziative legislative per la definizione delle aree nei piani regolatori; collaborazione alla stesura dei piani regolatori e di attuazione anche con il contributo della popolazione; la costruzione e la conduzione di aree gioco da parte dell’associazione stessa; consulenze, progetti; pubblicazioni, seminari e convegni, lavoro di presa coscienza e formazione permanente; impegno per l’arredamento, l’apertura e la conduzione dei cortili scolastici; impiego del ludobus; feste dei bambini, teatro e film per ragazzi e altre manifestazioni; impegno per la costruzione di piste ciclabili, per l’incremento dell’uso della bicicletta; impegno per la limitazione del traffico e per i diritti del pedone (riduzione del traffico motorizzato); programmi e offerte per i figli minori dei soci in primavera, estate, autunno e inverno durante le ferie scolastiche e durante la scuola; attività di informazione e coordinamento per il servizio civile.

ARTICOLO 2.2. - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 117/2017

Il VKE può svolgere anche attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.LGS. 117/2017. Tali attività dovranno essere comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività principali svolte nell’interesse generale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al direttivo dell’associazione che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea generale dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Nei relativi documenti di bilancio tali attività vengono definite come secondarie e strumentali.

Capitolo II

Norme sul rapporto associativo

ARTICOLO 3 - SOCI

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione. Possono diventare soci persone fisiche, che approvino gli scopi dell’associazione e siano disposti a contribuire alla loro realizzazione. Possono diventare soci anche persone giuridiche ed associazioni che approvino gli scopi dell’associazione, siano disposti a contribuire alla loro realizzazione, e che nei rispettivi loro statuti prevedano il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile. L’ammissione dei nuovi soci avviene su domanda dell’interessato e l’accoglimento viene effettuato da parte del Presidente oppure dai direttivi delle Sezioni VKE, su delega del direttivo dell’associazione non oltre i sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda. Segue l’iscrizione nel libro dei soci e successivamente il versamento della quota sociale. L’eventuale diniego deve essere motivato. Chi ha presentato la domanda ha sessanta (60) giorni di tempo dalla comunicazione di diniego per chiedere che sulla domanda si pronunci il direttivo dell’associazione. Le persone che non siano d’accordo con gli scopi del VKE o che operino in contrasto con essi, non verranno accettate. I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci sono tenuti a promuovere per tutto quanto loro possibile gli scopi e il buon nome dell’associazione. Inoltre sono tenuti a rispettare le decisioni del direttivo e dell’assemblea generale dei soci. Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito. Anche le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito. Possono venire rimborsate ai soci solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ed entro i limiti massimi e alle condizioni e per le tipologie preventivamente stabilite dal direttivo. Le spese effettivamente sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28.12.2000 n. 45, purché non superino l’importo di € 10,00 giornalieri e di € 150,00 mensili.

ARTICOLO 4 - FINE DELL’APPARTENENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il mancato pagamento della quota sociale nel corso dell'anno ha validità di comunicazione espressa di dimissioni dalla vita associativa. Il libro soci verrà aggiornato con la cancellazione, a meno che il direttivo non decida altrimenti. L’appartenenza cessa inoltre:
- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione.
L’esclusione di un socio può venire decisa dal direttivo, se il socio non rispetta le decisioni, gli statuti e gli ordinamenti, se causa danni morali o materiali all’associazione, se causa discordia fra i soci o persegue interessi, che siano in contrasto con gli scopi dell’associazione. Il socio escluso ne viene informato per iscritto dal/la Presidente. Le quote sociali e i contributi spese non vengono restituiti. E così non è possibile rivendicare beni dell’associazione. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all’assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di voto dal momento del versamento della quota associativa dopo l’ avvenuta registrazione a libro soci come specificato all’articolo 3. Ciascun socio ha diritto ad un voto nelle delibere assembleari, così come a ciascun socio è garantito il diritto di elettorato attivo e passivo. Ciascun socio può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del socio delegante e del socio delegato. Ciascun associato non può rappresentare più di un (1) altro associato. Il rapporto associativo ha carattere di uniformità, e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’associazione. I soci hanno diritto ad utilizzare le strutture dell’associazione ed a richiedere i servizi e i supporti disponibili. Inoltre i soci hanno diritto di consultare i libri sociali. A tal fine i soci dovranno inoltrare una richiesta scritta al direttivo dell’associazione. Il direttivo delibera in merito a tale richiesta nella prima riunione successiva alla ricezione della richiesta stessa. La consultazione dei libri sociali da parte dei soci richiedenti potrà avvenire già a partire da una settimana dopo la delibera e al più tardi entro due mesi dall’accoglimento della richiesta, recandosi poi a consultare i libri lì dove essi sono conservati, nelle date e negli orari concordati.


Capitolo II

Organi sociali

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

a - l’assemblea generale dei soci;
b - il direttivo dell’associazione;
c - la/il Presidente provinciale;
d – l’organismo di controllo.

ARTICOLO 7

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale. L’assemblea generale ordinaria si tiene almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del consiglio direttivo. L’invito ai soci deve essere fatto per iscritto dal direttivo dell’associazione - per lettera oppure via e-mail - con almeno due settimane di anticipo, con indicazione di luogo, orario e ordine del giorno, oppure con la pubblicazione con almeno una settimana di anticipo di un annuncio su almeno due quotidiani locali, ovvero secondo le usanze del luogo. Le richieste all’assemblea generale devono essere presentate per iscritto al direttivo almeno due mesi prima della data dell’Assemblea. Sono oggetto delle decisioni dell’assemblea generale solo gli oggetti indicati nell’ordine del giorno, a meno che l’assemblea generale non decida con voto a maggioranza assoluta dei soci presenti di sottomettere altri oggetti al voto. La/Il Presidente dell’assemblea generale viene eletta/o dall’Assemblea stessa, ma non può essere la/il Presidente dell’associazione. L’assemblea generale, se necessario o richiesto, può nominare tre scrutatori per le elezioni.

ARTICOLO 8 - COMPITI E QUORUM DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’assemblea generale ha i seguenti compiti:

a – l’elezione dei membri del direttivo per un anno e la loro eventuale revoca;
b - l’accettazione della relazione annuale;
c - l’approvazione del bilancio;
d - l’approvazione della gestione del direttivo;
e - l’approvazione del programma annuale e del bilancio di previsione;
f - stabilire le linee generali di intervento per l’anno seguente;
g - la delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
h - la nomina e la revoca dell’organo di controllo ed eventualmente del revisore legale dei conti oppure di una società di revisione contabile;
i - l’eventuale approvazione di un regolamento interno e
j - l’eventuale approvazione di un regolamento dei lavori assembleari
k - la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
l - l’eventuale avvio di un’azione di responsabilità nei loro confronti
m – deliberare su eventuali variazioni o integrazioni dei settori di attività.

L’assemblea generale è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L’assemblea generale delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto espresso dalla maggioranza (metà+uno) dei presenti aventi diritto al voto. L’assemblea generale delibera ogni anno, su proposta del direttivo uscente, in merito al numero esatto dei membri del direttivo da eleggere. Durante la votazione per l’elezione del direttivo dell’associazione ogni socio può indicare sulla scheda tre nominativi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (i componenti del direttivo ed il Presidente) non sono ammessi al voto. Le delibere sui punti aggiunti nel corso dell’assemblea generale all’ordine del giorno previsto nella convocazione, così come le delibere di modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto, possono essere assunte solo con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che l’assemblea non decida per un’altra forma.

ARTICOLO 9 - L’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

L’assemblea generale straordinaria deve essere convocata:

- se lo richiede un’interesse urgente e indifferibile verificato e approvato dal direttivo;
- se ciò viene richiesto da almeno un decimo (1/10) dei soci per iscritto e con l’indicazione dello scopo e dei motivi;
- se l’associazione deve essere sciolta, trasformata, fusa o scissa.
Per deliberare sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In questo caso l’assemblea generale straordinaria deve essere convocata entro un mese. Per il resto valgono le disposizioni a proposito dell’Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10 - IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

Il direttivo dell’associazione è composto da un numero minimo di membri pari al numero delle sezioni associative più cinque, e da un numero massimo di membri pari al numero delle sezioni associative più quindici. Per numero di sezioni associative si intende il numero delle sezioni associative esistenti alla data dell’assemblea di nomina dei componenti il direttivo. Tutte le cariche sono di carattere onorifico e quindi vengono rivestite senza corresponsione di denaro. Ai membri spetta tuttavia il rimborso delle spese documentate, precedentemente deliberate dal consiglio direttivo. I membri del direttivo eletti dall’assemblea generale rimangono in carica per un anno. Le delibere del consiglio direttivo sono assunte con il voto espresso dalla maggioranza (metà più uno) dei presenti alla riunione.

ARTICOLO 11 - COMPITI DEL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

I compiti del direttivo dell’associazione sono i seguenti:

a) preparare il bilancio, la relazione annuale, la relazione finanziaria e il programma e sottoporli alla decisione dell’assemblea generale;
b) eleggere la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Segretaria/o, e la/il Cassiera/a;
c) discutere e decidere su tutte le questioni riguardanti l’associazione, escluse quelle riservate all’assemblea generale;
d) stabilire i rimborsi spese al/la Presidente e ai soci volontari che svolgono un’attività gratuita nell’interesse e per incarico dell’associazione;
e) fissare la quota sociale annuale;
f) amministrare il patrimonio;
g) controllare i beni dell’associazione;
h) eventualmente assumere personale.
i) deliberare sull’esclusione degli associati.

Le attività programmate e i progetti devono essere sempre approvati preventivamente dal direttivo dell’associazione o della sezione, prima di procedere a qualsiasi spesa relativa. Le spese non possono superare i mezzi finanziari a disposizione. Ogni anno si devono tenere almeno quattro sedute del direttivo dell’associazione. Se tre membri del direttivo dell’associazione lo pretendono, va convocata una seduta entro quattro (4) settimane. Di ogni seduta va tenuto regolare verbale.

ARTICOLO 12 - LA/IL PRESIDENTE PROVINCIALE

La /Il Presidente provinciale:

- è la/il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta nei confronti delle autorità e di terzi;
- presiede le sedute del direttivo dell’associazione;
- segue l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale e del direttivo dell’associazione;
- promuove l’attività e lo sviluppo dell’associazione.

La/Il Presidente può incaricare l’amministrazione e gli uffici dell’associazione di accettare i contributi e di rilasciarne ricevuta.

ARTICOLO 13 – GLI ORGANI DI CONTROLLO

L’organo di controllo è composto, da almeno un revisore legale iscritto all’apposito albo, cui possono venire affiancati due revisori. L’organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile e ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. L’organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Inoltre – salvo quanto previsto dal D.LGS. 117/2017 all’articolo 30 comma 6 e dall’art. 8 del presente Statuto – l’assemblea generale incarica il direttivo di nominare un revisore legale dei conti quando e se sussistono le condizioni previste dall’articolo 31 dello stesso D.LGS. 117/2017. L’organo di controllo resta in carica un anno.

ARTICOLO 14 - L’ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal direttivo dell’associazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre per l’approvazione all’assemblea generale entro il successivo mese di marzo.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO E FINANZE

Il patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nonché da eventuali donazioni, lasciti ed altre erogazioni. I mezzi per la realizzazione dei compiti e degli obiettivi dell’associazione sono costituiti:

a - dalle quote sociali;
b - dai contributi dei sostenitori;
c - dai contributi della Provincia, dei Comuni, di altri Enti pubblici;
d - dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
e - da donazioni, assegnazioni, regali, testamenti, offerte e simili e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Per l’attuazione dei suoi compiti l’associazione si può servire di tutte le possibilità di finanziamento permesse dalla legge. Per particolari prestazioni nei confronti dei Soci, e nell’ambito delle attività prevalenti e di interesse generale dell’associazione come elencate all’articolo 2 e di attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell’articolo 6 del D.LGS. 117/2017 autorizzate dal direttivo, si può pretendere dai soci stessi un ulteriore contributo finanziario dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

ARTICOLO 16 - L’ARBITRATO

Tutte le controversie fra i soci, gli organi dell’associazione, in connessione con l’interpretazione e l’attuazione di questi statuti, ad eccezione di quei casi, che per legge non possono essere accomodati, vengono trasmesse ad una Commissione arbitrale. La Commissione è composta da tre giudici arbitrali, che devono essere soggetti terzi rispetto all’associazione, due dei quali scelti da ciascuna delle due parti in causa; il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due giudici arbitrali. Il Collegio emetterà un giudizio equanime come giudice conciliatore, senza dover rispettare le formalità.

ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea generale, richiesto il parere delle autorità competente e nel rispetto della normativa vigente, con il consenso di tre quarti dei soci, dispone del patrimonio rimasto, che comunque deve essere assegnato ad associazioni del Terzo Settore operanti nello stesso settore oppure in settori assimilabili.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non specificamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dall’articolo 14 e seguenti del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 19 - LE SEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19.1. - I SOCI

I soci possono fondare una Sezione dell’associazione nel loro quartiere, località, città o zona. I soci che hanno lì il loro domicilio, appartengono a quella Sezione.

ARTICOLO 19.2. - COMPITI DELLA SEZIONE

Compito della Sezione è di impegnarsi, nel territorio dove ha la sua sede, per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 2 dello statuto.

ARTICOLO 19.3. - DIRITTI E DOVERI DELLA SEZIONE

L’esistenza di ogni nuova Sezione deve essere confermata dal direttivo dell’associazione. Le Sezioni che non siano d’accordo con gli obiettivi dell’associazione o operino in contrasto con essi, non vengono confermate, ovvero possono venire sciolte per decisione del direttivo dell’associazione. Contro una tale decisione è possibile il ricorso all’assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 19.4. - ORGANI DELLA SEZIONE

Gli Organi della Sezione sono:

- l’Assemblea dei soci di Sezione;
- il direttivo della Sezione;
- la/il Presidente della Sezione.

ARTICOLO 19.5. - L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI SEZIONE

L’Assemblea di Sezione è formata dai soci della Sezione e viene convocata una volta l’anno in seduta ordinaria dal/la Presidente della Sezione. In seduta straordinaria l’Assemblea di Sezione può essere convocata dal/la Presidente della Sezione anche più di una volta, se lei/lui lo ritiene opportuno. Allo stesso modo l’Assemblea di Sezione deve essere convocata, e ciò entro quattordici (14) giorni, se almeno il dieci per cento (10%) dei soci della Sezione lo richiedono per iscritto indicandone il senso ed i motivi. Tutti i soci della Sezione hanno diritto di voto. L’invito ai soci della Sezione deve essere fatto per iscritto - per lettera oppure via e-mail - con almeno cinque (5) giorni di anticipo, con indicazione di luogo, orario e ordine del giorno, oppure con la pubblicazione con almeno una settimana di anticipo di un annuncio su almeno due quotidiani locali, ovvero secondo le usanze del luogo.

ARTICOLO 19.6. - COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI SEZIONE

I compiti dell’assemblea dei soci di Sezione sono i seguenti:

• accettare la relazione sull’attività svolta e la relazione finanziaria della Sezione;
• eleggere ogni anno il direttivo di Sezione;
• approvare il programma della Sezione;
• confermare o eleggere i revisori dei conti della Sezione;
• decidere sullo scioglimento della Sezione.

L’Assemblea di Sezione, ordinaria o straordinaria, se la convocazione è stata effettuata a norma di statuto, è in ogni caso atta a decidere. Le decisioni dell’Assemblea di Sezione vengono prese a maggioranza assoluta dei voti favorevoli o contrari dei soci presenti. Lo scioglimento della Sezione può essere deciso solo in un’Assemblea di Sezione appositamente convocata. Per decidere lo scioglimento della Sezione è necessaria la convocazione di un’assemblea straordinaria dei soci e una maggioranza favorevole di tre quarti (3/4) dei presenti aventi diritto al voto. All’inizio di ogni Assemblea di Sezione viene nominato/a un/a Presidente dell’Assemblea, che non può essere la/il Presidente della Sezione.

ARTICOLO 19.7. - IL DIRETTIVO DI SEZIONE

Il direttivo di Sezione viene eletto dall’Assemblea di Sezione per la durata di un anno ed è composto da almeno 3 persone che assumano le cariche di Presidente, Cassiere/a e Segretario/a. E’ possibile eleggere dei Consiglieri. Al massimo possono venire eletti 25 componenti del direttivo di Sezione. Il direttivo di Sezione neoeletto, nella sua prima riunione dopo l’Assemblea di Sezione, assegna con un voto le cariche nella cerchia dei suoi componenti. Al direttivo di Sezione spettano la trattazione, la decisione e l’attuazione di tutti i punti, che in questi Statuti non sono espressamente riservati ad altri organi e che siano utili alla realizzazione degli obiettivi dell’associazione. Il direttivo di Sezione è atto a decidere in presenza della maggioranza dei suoi membri. Per l’approvazione di una mozione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti favorevoli o contrari dei presenti. Il direttivo di Sezione deve essere convocato dal/la Presidente almeno quattro (4) volte all’anno e ogni volta sia necessario. L’ordine del giorno viene stabilito dal/la Presidente di Sezione, che presiede anche le sedute del direttivo. Al direttivo dell’associazione viene consegnata alla fine dell’anno di attività, e prima dell’assemblea generale dei soci, copia della relazione sulle attività svolte, della relazione finanziaria e del programma. Essi sono parte integrante della relazione generale sulle attività svolte dall’associazione e vengono presentate all’approvazione dell’assemblea generale.

ARTICOLO 19.8. - COMPITI del/la PRESIDENTE DI SEZIONE

Al/la Presidente di Sezione spettano i seguenti compiti:

- convocare l’assemblea dei soci della Sezione e il direttivo della Sezione e stabilirne i relativi ordini del giorno;
- presiedere il direttivo di Sezione;
- rappresentare la Sezione all’interno e all’esterno;
- ricevere eventuali lamentele dei soci e presentarli al direttivo di Sezione;
- trovare nuovi soci e proporne l’accoglienza al direttivo dell’associazione.

ARTICOLO 19.9. - MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA SEZIONE

Per adempiere ai suoi compiti la Sezione si può servire di tutti i mezzi finanziari permessi dalla legge. In particolare si tratterà di quote sociali, offerte liberali, contributi dei Comuni e altre assegnazioni. Per particolari servizi nei confronti dei soci e nell’ambito degli obiettivi dell’associazione, si potrà pretendere dai soci stessi un ulteriore contributo finanziario. La Sezione può anche chiedere al direttivo dell’associazione dei contributi per lo svolgimento delle sue attività. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio resta a disposizione del direttivo dell’associazione.

In caso di divergenze tra il testo italiano e il testo tedesco prevale il testo italiano.